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Ordinanza — n. 36608/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against preliminary judgment on sentencing is inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36608/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of recognition of generic mitigating circumstances did not fall within the statutory grounds for review. The appellant argued that the judge failed to acknowledge these circumstances, but the court noted that appeals against sentencing under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific issues like the defendant's intent or legal qualification. Consequently, the court ruled that any further debate on the quantification of the penalty agreed upon by the parties is prohibited by law.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are admissible only for specific statutory grounds, excluding complaints about the recognition of mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal sentencing judgment mitigating circumstances Article 444 c.p.p. Article 448 c.p.p. preliminary investigation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIUDiCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MODENA, con sentenza del 11/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDiCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MODENA, con sentenza del 11/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
a VILLANI LUCA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 17/08/1993 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MODENAd'attrà77tstraltr-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDiCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MODENA, con sentenza del 11/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a VILLANI LUCA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono al vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, ogni ulteriore questione circa la quantificazione della pena, determinata dalle parti, non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/20