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Ordinanza — n. 36595/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual basis regarding the defendant's claim that threats were made in jest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mattia Morgillo inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion and threats. The defense argued that the threatening statements were merely jokes, but the appellate court found the specific content of the threats sufficient to constitute criminal conduct. The court rejected the appeal because the defense's claim lacked factual evidence and attempted to impose a different standard of review on the trial judge's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 5619 c.p.; Art. 629 c.p.: An appeal challenging a conviction based on the assertion that threatening statements were made in jest is inadmissible if the lower court's finding of criminal intent is supported by the specific content and context of the utterances, and the appellate court cannot substitute its own evaluation of the facts for that of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats made in jest attempted extortion violation of law defective reasoning standard of review criminal intent tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 5619 c.p.
Art. 629 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40488 del 28/05/2018, Burzomi
A fronte della natura istantanea del reato, d'altro canto, la sola minaccia, in assenza di elementi evidenti dai quali possa desumersi che questa sia del tutto priva di consistenza, é tale da integrare una condotta idonea qualificare il reato come tentata estorsione (Sez. 5, n. 40488 del 28/05/2018, Burzomi, Rv.
Sez. 2, n. 24551, Supino
273873 e Sez. 2, n. 24551, Supino, Rv.
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGILLO MATTIA nato a TORINO il 25/09/1997 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO con sentenza in data 12/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato da! GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO il 4/6/2019 nei confronti di MORGILLO MATTIA per i reati di cui agli artt. 5619‹ 629 e 610 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla inidoneità delle frasi minatorie che sarebbero state pronunciate per scherzo.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe carente e illogica perché, diversamente da quanto ritenuto, le frasi minatorie sarebbero state pronunciate per scherzo. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alla condotta complessivamente tenuta, ha evidenziato le ragioni per le quali i fatti riferibili al ricorrente configurassero i reati contestati.

Come indicato nella sentenza impugnata, infatti, il tenore minatorio delle frasi pronunciate dal ricorrente (di incendiare il bar e di fare del male ai familiari della persona offesa ianche indicando comportamenti specifici ed estremamente graviLera tale da ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato. A fronte della natura istantanea del reato, d'altro canto, la sola minaccia, in assenza di elementi evidenti dai quali possa desumersi che questa sia del tutto priva di consistenza, é tale da integrare una condotta idonea qualificare il reato come tentata estorsione (Sez. 5, n. 40488 del 28/05/2018, Burzomi, Rv. 273873 e Sez. 2, n. 24551, Supino, Rv. 264226).

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a essere manifestamente infondate, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, deo. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibN il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021