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Ordinanza — n. 36309/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding specific intent and recidiva equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36309/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Genna and Criscuolo inadmissible, ruling that the arguments were manifestly unfounded. The appellants challenged the lower court's finding of specific intent for tax fraud and the equivalence of generic circumstances to recidiva. The court rejected these claims because the territorial court had thoroughly motivated its decisions based on concrete evidence and prior conduct.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is sufficient and free from defects.

Parole chiave

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inadmissible appeals manifestly unfounded specific intent tax fraud recidiva equivalence Cassation procedure recidiva nell'infrazione pentito doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNA GIUS3 nato a ROVERETO il 09/03/1984 CRISCUOLO MASSIMILIANO nato a TEANO il 31/08/1974 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 28 gennaio 2021 la Corte d'appello di Trento confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Rovereto, il giorno 3 ottobre 2019, aveva condannato Genna Giusj e Criscuolo Massimiliano, concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie, avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione e la violazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto per il perfezionamento della fattispecie di reato tributario di cui all'imputazione; che con il secondo motivo eccepivano il vizio di motivazione e la violazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha giudicato equivalenti alla contestata recidiva le circostanze generiche;

Considerato che i ricorsi sono inamnnissibilti; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa la sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato tributario contestato rilevandone la sussistenza, con valutazione esente da vizi, sulla scorta della doppia circostanza della mancata presentazione della dichiarazione fiscale a fronte dell'emissione di fatture e l'assenza o il mancato rinvenimento della documentazione relativa ai periodi di imposta oggetto di verifica; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di equivalenza tra circostanze rilevando la sussistenza di precedenti tanto in capo alla Genna quanto in capo al Criscuolo; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inarnmissibilEt, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cass