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Ordinanza — n. 36256/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific arguments regarding sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Diego Simonetti inadmissible. The appellant challenged the sentencing increase, but the lower court's decision was well-motivated and unchallenged on appeal. The court ruled that the appeal failed because it lacked specific, argued objections to the sentencing measure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it contradicts a sufficiently motivated judgment without presenting specific, argued objections to the contested measure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing increase challenge lack of specific arguments unmotivated appeal procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DIEGO nato a NOLA il 06/10/1983 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Simonetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile atteso perché contrasta unicamente la determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto anche alla luce della assenza di argomentate contestazioni, mosse con l'appello, in ordine alla misura dell'aumento apportato per la continuazione, non altrimenti dettagliate neppure in sede di legittimità. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini /9