Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused rather than by a qualified defense attorney. The material facts show the appellant ignored the mandatory requirement for legal representation in cassation proceedings, arguing for personal submission while the court emphasized the technical complexity of the case. Consequently, the court ruled the appeal void under the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by qualified defense attorneys; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible without formalities, resulting in liability for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANNOUR ABID nato il 14/03/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di PARMA!<=111n1:iztrti;L-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abid Bannour avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato atteso che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione , in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità (Sez.
U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, ancora, che l'inammissibilità va nella specie dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.
a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Strof ogini ') A , ( l.i: ii :