Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for challenging sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Lami Amarildo inadmissible due to its generic nature and improper challenge to sentencing discretion. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's congruity, but the court noted that sentencing falls within the trial court's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claim that the lower court's detailed reasoning was insufficient, ruling against the appellant and ordering payment of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal challenging the sentencing discretion of the trial court is inadmissible if it is generic and fails to demonstrate that the sentence is manifestly excessive or that the reasoning is illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMI AMARILDO nato il 18/06/1997 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 13/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 06/11/2019, nei confronti di LAMI AMARILDO in relazione al reato di cui all' art. 624 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio Il motivo è inammissibile sia perché generico sia perché prévo del confronto con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Nel caso in esame con motivazione ineccepibile la Corte di merito rilevava la congruità della pena ritenendo equo anchel'aumento inflitto dopo avere ritenuto la continuazione del reato di rapina con quello di lesioni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore ANDRA RE.C1-=_,