Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after authorization was granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the requested authorization for meetings with the sister had already been issued before the appeal was filed. The defense argued for procedural vices under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no merit. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, without imposing costs or fines on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: When the interest in a cassation appeal ceases after its filing but before the decision, the appeal is inadmissible without consequence for costs or pecuniary sanctions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIANNANTONIO FLAVIA nato a ROMA il 17/06/1981 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; L
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza - presentata dall'odierna ricorrente ivi indicata, sottoposta a custodia cautelare in carcere - volta a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di colloqui con la sorella. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva che, in base agli atti, l'autorizzazione richiesta è stata emessa, dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGL