Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence regarding the psychological element of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Tomaselli inadmissible, confirming the lower court's rejection of his defense. Tomaselli argued that the psychological element of the crime was missing because he was caught speaking to a stranger at his door, which he claimed was an internal matter. The court ruled the appeal unfounded because the facts showed the stranger quickly left to avoid police, negating the defense's assertion of innocence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 360 c.p.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of the psychological element of the crime is based on facts that do not substantiate the defense, as the quick departure of the stranger negates the claim of internal responsibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI SALVATORE nato a CATANIA il 14/01/1985 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Salvatore Tomaselli ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 30/1/2014, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendo ril ricorrente davanti al portone della sua abitazione,lato interno. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici,risposto all'analogo motivi di appello negando fondamento all'asserto difensivo rilevando ai fini della integrazione del reato qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione e considerando che, nella circostanza,l'imputato fu sorpreso a colloquiare con soggetto estraneo, velocemente allontanatosi per non esere fermato dalle forze dell'ordine.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzí n ) l: P Ci ! VA T