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Ordinanza — n. 35377/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft violence and sentencing discretion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35377/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Luciano Lorusso inadmissible regarding his conviction for attempted theft with violence. The appellant argued that the violence on the bicycle locks did not render the object unusable and that his sentence was excessive due to inconsistent reasoning. The court rejected these claims, affirming that aggravated violence applies even if the object was not actually damaged, and upholding the sentence based on the defendant's aggressive conduct and prior behavior.

Regesto Legislator

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Art. 69 c.p.; Art. 624 c.p.; The aggravating circumstance of violence on the object in attempted theft exists if the object would have been damaged or its destination altered had the crime been consummated, regardless of actual damage.

Parole chiave

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attempted theft violence on object aggravating circumstance sentencing discretion Italian criminal law Corte di Cassazione procedural inadmissibility deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 69 c.p.
- Erronea applicazione dell'art. 69 c.p. e eccessiva gravosità della pena con difetto di motivazione a riguardo avendo il ricorrente subito un aumento di pena per le medesime ragioni di fatto che avevano indotto il giudizio di equivalenza delle circostanze.
Art. 110 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 337 c.p.
art. 69 c.p
- Erronea applicazione dell'art. 69 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5696 del 26/05/1972, Nicolosi, Rv. 121873
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO LUCIANO nato a TORRE DEL GRECO il 08/07/1979 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Luciano Lorusso ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pavia In data 28/9/2020,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 110,56,624,625 co 1 e 2 c.p. e 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - vizio di motivazione in ordine alla applicazione della aggraventa della violenza sulle cose in quanto l'oggetto colpito non è stato reso inutilizzabile né danneggiato con conseguente mancanza di procedibilità del reato di furto semplice. - Erronea applicazione dell'art. 69 c.p. e eccessiva gravosità della pena con difetto di motivazione a riguardo avendo il ricorrente subito un aumento di pena per le medesime ragioni di fatto che avevano indotto il giudizio di equivalenza delle circostanze. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello che ha considerato la condotta violenta tenuta dal ricorrente che colpiva con un martello i lucchetti apposti sulle biciclette posteggiate sulle rastrelliere - essendo l'azione interrotta dall'intervento delle ff.00. - e la conseguente procedibilità di ufficio del reato di tentato furto. Il giudizio così espresso è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale la circostanza aggravante dell'uso di violenza sulla cosa sussiste nel delitto di furto tentato ancorchè la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che,se il reato fosse stato consumato,la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione (Sez. 2,n. 5696 del 26/05/1972, Nicolosi, Rv. 121873,).

Il secondo motivo costituisce censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando - a base del discostamento dal minimo edittale - la proclività nel reato, la condotta reiteratamente aggressiva, la perpretazione del reato in costanza di misura cautelare e la condotta violenta nei confronti dì un testimone del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensor