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Ordinanza — n. 35191/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to incorrect prescription calculation regarding accessory sentencing. The court ruled the appeal was manifestly unfounded. The defendant was ordered to pay procedural costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35191/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant incorrectly identified the maximum statutory penalty for prescription purposes, failing to recognize that the mitigated provision in Article 648 of the Penal Code is merely a special mitigating circumstance rather than an independent crime. Consequently, the court applied the penalty from the first paragraph of Article 648, rendering the appeal's legal argument manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In cases of complicity, the mitigated provision of the second paragraph of Article 648 of the Penal Code does not constitute an independent incriminating provision but a special mitigating circumstance; therefore, for prescription purposes, the penalty established in the first paragraph of the same article must be considered.

Parole chiave

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criminal prescription complicity mitigation inadmissible appeal statutory maximum procedural costs truffa aggravata recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Secondo il ricorrente la prescrizione andava valutata tenendo conto della pena stabilita dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
Va rimarcato, infatti, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista da tale norma del secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo», (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi
269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLINA MAURIZIO nato a MILANO il 12/03/1972 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CIPOLLINA MAURIZIO, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 3/6/2019 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 6/10/2019 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla prescrizione. Secondo il ricorrente la prescrizione andava valutata tenendo conto della pena stabilita dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va rilevato, infatti, come il ricorrente individui erratamente il massimo edittale da utilizzare quale parametro per il calcolo della prescrizione, quello indicato dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Va rimarcato, infatti, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista da tale norma del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo», (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Pre