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Ordinanza — n. 35124/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to cite specific violated regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35124/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and lacked specific factual support. The appellant alleged violations of disciplinary procedure and prison regulations regarding window coverings and notice of violations, but failed to provide concrete evidence or precise legal citations. Consequently, the court rejected the arguments as insufficient to challenge the lower tribunal's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 81 d.P.R. n. 230/2000; Art. 38 ord. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact provisions violated or demonstrate a concrete error in the lower court's assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds disciplinary procedure prison regulations failure to cite sanzione disciplinare violazioni delle norme procedurali sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 81 d.P.R. n. 230/2000
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Attanasio Alessio, denunciando: violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000, per omessa convocazione del detenuto avanti il comitato di disciplina; violazione dell'art.
Art. 38 ord. pen.
230/2000, per omessa convocazione del detenuto avanti il comitato di disciplina; violazione dell'art. 38 ord. pen., in quanto non è vietato stendere i panni al di là delle sbarre della finestra della cella; violazione dell'art.
art. 81 d.P.R. n. 230/2000
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Attanasio Alessio, denunciando: violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000, per omessa convocazione del detenuto avanti il comitato di disciplina; violazione dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 16.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso le ordinanze con le quali, in data 1.7.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto i reclami proposti avverso provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio di disciplina dalla casa di reclusione di Spoleto in data 12.5.2018, 12.9.2018, 19.9.2018, 29.9.2018 e 3.10.2018. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Attanasio Alessio, denunciando: violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000, per omessa convocazione del detenuto avanti il comitato di disciplina; violazione dell'art. 38 ord. pen., in quanto non è vietato stendere i panni al di là delle sbarre della finestra della cella; violazione dell'art. 38 ord. pen. e dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000, in quanto non erano state indicate le disposizioni violate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Quanto all'osservanza della disciplina del procedimento disciplinare, e, in particolare, dell'obbligo di convocazione del detenuto avanti al consiglio di disciplina, il primo motivo di ricorso è generico in quanto non rappresenta né documenta di aver proposto la censura sin dal reclamo al magistrato di sorveglianza. Con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 38 ord. pen., sotto il duplice profilo della omessa indicazione della disposizione violata e della conformità della condotta tenuta al regolamento interno, i motivi secondo e terzo sono pure generici, in quanto non si confrontano con il giudizio del Tribunale, che ha rilevato che la condotta del detenuto aveva integrato la violazione dell'art. 77 del regolamento.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore I