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Ordinanza — n. 35097/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the constitutional unconstitutionality of the old sentencing parameter did not affect the case due to the application of the more favorable 2006 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35097/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the constitutional unconstitutionality of the original sentencing parameter did not impact the specific case. The defendant argued that the base sentence was based on an unconstitutional parameter, but the court found the crime occurred under the more favorable 2006 law which set a six-year minimum. Consequently, the ruling held that the subsequent constitutional decision rendered the old eight-year minimum irrelevant to this conviction.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 117 Cost.: The unconstitutionality of a sentencing parameter declared by a subsequent constitutional judgment does not affect a conviction if the more favorable legislative provision in force at the time of the crime was applied.

Parole chiave

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sentencing parameter unconstitutionality favorable principle retroactivity constitutional judgment effect drug trafficking penalty inadmissibility of appeal commisurazione della pena per stupefacenti esecuzione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie in esame, dunque, non è interessata dagli effetti della menzionata pronuncia che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui, nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n.
Art. 117 Cost.
Legge n. 49/2006
309/1990 nella parte in cui, nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 49/2006, prevedeva il minimo edittale di anni otto di reclusione invece che di anni sei di reclusione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie in esame, dunque, non è interessata dagli effetti della menzionata pronuncia che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui, nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta da sentenza di condanna pronunciata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in relazione alla sostanza stupefacente cocaina negli anni 2009 e 2010.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO CARMELO nato a ROSARNO il 04/07/1956 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 10.9.2020 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da Bellocco Carmelo, avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza pronunciata in data 19.2.2016 dalla Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato per il reato, fra gli altri, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Bellocco Carmelo, denunciando violazione di legge in quanto la pena base era stata commisurata in relazione a parametro edittale dichiarato incostituzionale con sentenza n. 40/2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta da sentenza di condanna pronunciata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in relazione alla sostanza stupefacente cocaina negli anni 2009 e 2010. Il primo giudice (giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria 9.5.2014) ha commisurato la pena sulla base del più favorevole parametro edittale, introdotto con legge n. 49/2006, che prevedeva il minimo edittale di anni sei di reclusione, vigente all'epoca di consumazione del reato, e pari al parametro ritenuto costituzionale dalla successiva pronuncia n. 40/2019.

La fattispecie in esame, dunque, non è interessata dagli effetti della menzionata pronuncia che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui, nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 49/2006, prevedeva il minimo edittale di anni otto di reclusione invece che di anni sei di reclusione. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. ......_____. Il consigliere estensore r7:::::: posi - TATA Il Presidente IN CA :CELI MIA 11ic,h I 13, . nchi —, I Ange