Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding recidivism risk in parole permission case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Faiella's appeal inadmissible for containing merit-based arguments rather than procedural defects. The lower court had rejected the parole request based on recidivism risk supported by negative reports from anti-mafia and police authorities, while the appellant attempted to introduce new, unfiled information without proper foundation. The Court ruled that the original decision was sufficiently motivated by existing evidence and rejected the attempt to reopen the case on substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders must be limited to procedural defects; appeals containing merit-based arguments or attempting to introduce new evidence without proper foundation are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIELLA ALFREDO nato a SCAFATI il 16/09/1976 avverso l'ordinanza del 18/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 19.12.2019 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo proposto da Faiella Alfredo avverso il decreto con cui, in data 8.10.2019, il magistrato di sorveglianza di Salerno aveva respinto istanza di permesso premio. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Faiella Alfredo, denunciando difetto di motivazione sul pericolo di recidiva, ritenuto pur a fronte di informazioni negative provenienti dal Carabinieri di Scafati e di una regolare condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte di motivazione che ha fondato il giudizio sul pericolo di recidiva sulle, concordi, note informative provenienti dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno, della Questura di Salerno e dei carabinieri di Pagani, il ricorso, con prospettiva di merito, valorizza direttamente informativa dei carabinieri di Scafati, che non allega al ricorso, sollecitando il Collegio ad una rinnovata valutazione del merito, sulla base di un atto di cui non si indica nemmeno la presenza nel fascicolo processuale. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michele Bia chi n Ange