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Ordinanza — n. 35001/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; court upheld lower court's identification of defendant and evidence reliability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35001/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to identify him at the scene and relied on uncertain witness recognition of the stolen radio. The court rejected these claims, noting the appellant was positively identified by officers via tattoos and preventive measures, and that the victim's recognition of the radio was certain due to specific wear marks.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and reiterates arguments already rejected by the appellate court with exhaustive reasoning immune from the defects alleged.

Parole chiave

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generic appeal identification of defendant witness recognition procedural costs cassation inadmissibility guida nonostante revoca della patente identificazione forense diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO DAMIANO nato a BITONTO il 24/06/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 16/5/2019 che ha dichiarato la responsabilità di LISO DAMIANO in ordine ai reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di prevenzione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché l'autoradio è stata rinvenuta all'interno della vettura asseritamente guidata dall'imputato, e non vi è certezza che l'imputato fosse alla guida del veicolo, come non è sicuro il riconoscimento dell'autoradio da parte della persona offesa del furto.

Il ricorso è inammissibile perchè generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e respinte dalla corte con articolate ed esaustive motivazioni immuni dai vizi dedotti. La corte ha spiegato che l'imputato è stato riconosciuto dai verbalizzanti non soltanto per il tatuaggio presente sul suo braccio destro, ma per il suo aspetto che era noto agli operanti in quanto all'epoca era sottoposto a misura di prevenzione. Ne discende che l'autoradio rinvenuta nell'abitacolo della vettura da lui guidata era nella sua disponibilità.

Quanto all'autoradio , la corte ha osservato che è stata riconosciuta in termini di certezza dalla persona offesa per alcuni segni di usura particolari presenti sulla stessa e non vi sono ragioni per dubitare della veridicità di tale riconoscimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore