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Ordinanza — n. 34987/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on receipt of stolen banknote due to lack of proof on source.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for receiving a stolen banknote. The appellant argued that the prosecution lacked evidence regarding who provided the funds and that he had no means to verify the check's origin. The court rejected this, ruling that the burden lies on the accused to offer a credible explanation for possession rather than proving the source, and that the appellant's failure to identify the provider rendered his arguments specific and admissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The burden of proof for the material and psychological elements of the crime of receipt does not require the accused to prove the provenance of the item, but only to provide a credible explanation for possession, with failure to do so constituting inadmissibility.

Parole chiave

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crime of receipt stolen banknote burden of proof onere di allegazione inadmissibility of appeal provenance of funds criminal liability istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010
La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. Un. sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARIN MASSIMILIANO nato a TERNI 11 11/01/1964 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno bancario di provenienza furtiva già pronunciata dal Tribunale di Terni con sentenza prima dicembre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CASARIN Massimiliano, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità difettando effettivi elementi probatori sul punto non potendosi nemmeno ritenere che, a distanza di un ragguardevole lasso di tempo dai fatti, l'imputato potesse riferire chi gli aveva dato l'assegno e non avendo il Casarin alcuna competenza ai fini della verifica dell'assegno medesimo. 2.2. Con memoria pervenuta alla cancelleria della settima sezione in data 16 giugno 2021, il ricorrente ha depositato memoria in cui insisteva per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Quanto alla possibilità di riferire da chi avesse ricevuto l'assegno, la Corte evidenzia la mancanza di contatti tra l'emittente dell'assegno rubato e l'imputato il che, in difetto di girata, rende ulteriormente palese l'inattendibilità delle considerazioni svolte nel ricorso e costituisce profilo argomentativo con cui il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo perciò nell'inammissibilità del ricorso sub specie di aspecificità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consiglie