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Ordinanza — n. 34729/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal filed personally by defendant, ruling representation by a qualified lawyer is mandatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34729/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Chiara Rovere, filed the criminal appeal personally rather than through a qualified lawyer. Although the defendant argued that personal filing was a constitutional right, the court upheld the statutory requirement for legal representation in appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; The right to appeal in criminal proceedings requires representation by a qualified lawyer, and personal filing by the accused is inadmissible without violating constitutional guarantees.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal representation requirement personal filing prohibition qualified lawyer mandate procedural costs award procedure di ricorso diritto a un difensore procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERE CHIARA nato a CONSELVE il 03/05/1972 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA con sentenza in data 30/04/2019 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA in data 28/01/2016 nei confronti di ROVERE CHIARA in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 12 della rubrica.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, di persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Liinammissibilità del ricorso determina, a norma dellrticolo 616 cod. proc. pen., la condanna i della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di -i 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO tiU,U — DEPOSI