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Ordinanza — n. 34449/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds contesting the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34449/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Aizenfoe 30Y inadmissible because the grounds were generic and non-specific. The appellant challenged the Second Instance Court's order without providing concrete arguments, violating the requirement for specific legal grounds in cassation proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic or abstract challenges to the reasoning of the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cassation procedure specificity requirement procedural costs aggravamento della pena altri capi d'accusa inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIZENOFE 30Y nato il 12/08/1977 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di AIZENOFE JOY avverso la ordinanza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a contestare in maniera aspecifica e generica le ragioni della decisione, che si pone invece in linea con gli insegnamenti di legittimità in tema di genericità dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consiglie e estensore Il Presidente