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Ordinanza — n. 34263/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, citing lack of special mitigation and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34263/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their claims for special mitigation and sentencing review. The defendants argued for reduced penalties based on the value of the stolen vehicle, but the court noted that prior criminal records and flight behavior also precluded special mitigation. Furthermore, the court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge, making a cassation review of the penalty's proportionality inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: In cases of receiving stolen goods, special mitigation depends on factors beyond the item's value, including prior records and subjective intent, while sentencing remains within the trial judge's discretionary scope.

Parole chiave

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receiving stolen goods special mitigation sentencing discretion prior criminal record inadmissible appeal value of stolen item flight behavior grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3188 del 2009
pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 2009, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC DENIS nato a SEGRATE il 10/12/1992 MULLER MORGAN nato a SEGRATE il 10/12/1996 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 01/02/2019, nei confronti di HUDOROVIC DENISg.MULLER MORGAN, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all'art. 648 CP, nonché per il primo imputato anche per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP (con particolare riguardo alla determinazione del valore commerciale del mezzo) e al trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è generico in quanto l'esclusione dell'attenuante speciale si fonda anche su altri elementi, quali i precedenti penali per reati con finalità di lucro annoverati dai ricorrenti e sulla valutazione negativa in tema di capacità a delinquere espressa laddove si precisa che entrambi gli imputati, seppur con condotte differenti, si sono dati alla fuga così dimostrando di voler eludere l'accertamento. Peraltro, quanto al valore del mezzo, si sono indicati elementi fattuali - quali la marca, la cilindrata e l'efficienza - che rendono logica l'esclusione di un valore del tutto esiguo.

La sentenza impugnata risulta così avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 2009, Rv. 242667). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando la pena inflitta - peraltro in misura contenuta - proporzionata ai relativi elementi fattuali di sostegno specificamente indicati e relativi ad entrambi gli imputati.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOV-ANN A