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Ordinanza — n. 33680/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by defendants challenging joint liability for private violence based on vehicle ownership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Pica Pierluigi and Mazzoccante Annunziata inadmissible, upholding their conviction for private violence. The defendants argued they should not be jointly liable because the vehicle used to block the victim belonged to a third party, Pica Gabriele. The court rejected this, ruling that the appeals were merely a renewed attempt to re-evaluate evidence under the guise of legal formalities rather than addressing substantive legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 113 c.p.: Joint liability for private violence is established when multiple actors participate in the delict, regardless of individual vehicle ownership, and appeals based on hypothetical factual scenarios are inadmissible.

Parole chiave

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private violence joint criminal liability inadmissible appeal vehicle ownership concorso di reato violenza domestica reati violenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
Art. 113 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICA PIERLUIGI nato a CHIETI il 17/05/1970 MAZZOCCANTE ANNUNZIATA natq a CHIETI il 25/03/1949 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Pica Pierluigi e Mazzoccante Annunziata per il reato di violenza privata.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, proponendo un unico motivo a mezzo del quale dubitano della configurabilità di un concorso nel reato, atteso che la vettura che ha ostruito il passaggio alla persona offesa era di Pica Gabriele e dallo stesso condotta.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. I ricorrenti, sotto l'apparente denuncia del vizio di legittimità, mirano a sottoporre alla Corte di cassazione una rinnovata valutazione del materiale probatorio, reiterando una censura già disattesa dal giudice di secondo grado sulla scorta di motivazione immune da vizi con cui evitano di confrontarsi. La violenza privata era consistita nel posizionare l'autovettura di proprietà di Pica Gabriele davanti a quella della persona offesa e nell'essersi posti, tutti gli imputati (compresi gli odierni ricorrenti ed esclusa Candeloro Monia), davanti a quella vettura per impedire alla persona offesa (ex moglie di uno degli imputati) di spostare la propria autovettura, accompagnando l'azione con invettive che manifestavano chiaramente la piena adesione morale, oltre che materiale, all'azione delittuosa. A fronte di tante i ricorrenti svolgono censure in fatto, su mere allegazioni ipotetiche.

6. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Jvlor