Cassation appeal dismissed for abandoning appeal grounds; court applies fine and costs for inadmissible plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had previously abandoned the grounds for acquittal in the second instance. The applicant argued that the appellate court failed to rule on the causal link required by Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the applicant waived those specific appeal arguments, the second-instance judge was not obligated to address them, rendering the appeal inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: When an appellant abandons the grounds for acquittal in the second instance, the second-instance judge is not required to rule on the causal link under Article 129, and the cassation appeal based on such abandonment is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNANO DANIELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/01/1990 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA—d-atcra-TvTgWatte-paFti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod.proc.pen., venne applicata a Mignano Daniele, per il reato di omicidio preterintenzionale, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., per insussistenza del nesso causale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché propositivo di un motivo che è stato rinunciato in appello: nessuna motivazione doveva rendere, pertanto, il giudicante. Va, al riguardo, ribadito che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.proc.pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc.pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia, rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755). - La ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo determinare in Euro 4.000,00.
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , (Irene Scordamaglia) DEPOSiTA N t A CANCELLERIA (Stemno Pall