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Ordinanza — n. 33306/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33306/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted it after the 2017 law took effect. Although the appellant argued for a retrial and reclassification of the crime, the law now mandates that all appeals must be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled that a personal filing constitutes a fatal procedural defect under the new statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a personal appeal by a convicted person is inadmissible and must instead be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103/2017 criminal procedure mandatory defense counsel signature Court of Cassation registration procedural defect appeal diritto di ottenere una decisione delitto d'omissione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art 73 comma 5 d.p.r. 309/1990
La Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione ~é -a- richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Drammeh Ousman e la riqualificazione del fatto ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH OUSMAN nato il 14/04/1985 avverso il decreto del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

(1,24hry.t.> iheripils,A,n 1. La Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione ~é -a- richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Drammeh Ousman e la riqualificazione del fatto ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/1990. PrthhnEwÌ 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato le lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antofiio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN CANCELLER