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Ordinanza — n. 33174/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for pardon revocation due to lack of irrevocable conviction at the time of application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33174/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the underlying crime was not yet established by an irrevocable judgment when the pardon was applied. Although the offense occurred within the five-year statutory window, the law requires a final conviction to justify revocation, which only happened in 2019. Consequently, the court ruled that the pardon could not be revoked based on a crime that was merely known but not legally confirmed at the time of the clemency measure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006; The revocation of a pardon requires an irrevocable conviction for the underlying crime, regardless of whether the offense occurred within the five-year statutory period.

Parole chiave

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pardon revocation irrevocable conviction statutory time limit clemency application criminal liability recidiva nell'infrazione remissione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006
E' pacifico che - pur essendo sufficiente, alla stregua del dato testuale dell'art. 1, comma 3, della legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 47876 del 14/11/2013, Rv. 257321
Sez. 1 n. 20907 del 19/05/2010, Rv. 247467
257321) - perché possa farsi luogo alla revoca del beneficio è comunque necessario che il delitto che ne costituisce causa sia stato accertato con sentenza irrevocabile (Sez. 1 n. 20907 del 19/05/2010, Rv. 247467), nel caso in esame intervenuta il 20.06.2019.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESI NADIA nato a MONTECOSARO il 06/07/1953 avverso l'ordinanza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Foresi Nadia, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in rubrica con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato, su richiesta del pubblico ministero, l'indulto concesso alla ricorrente con riguardo alla pena inflitta con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Bologna emessa il 19.11.2010, avendo la Foresi riportato la nuova condanna alla pena di anni 5 mesi 2 di reclusione con sentenza 20.06.2019 della Corte di appello di Ancona (irrevocabile il 3.11.2019) per delitto (non colposo) commesso il 9 marzo 2011, nei cinque anni dall'entrata in vigore (il 10 agosto 2006) della legge n. 241 del 2006; deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il reato che aveva costituito la causa di revoca dell'indulto era stato commesso prima dell'applicazione del beneficio con ordinanza 13.12.2013 del Gip del Tribunale di Rimini, il quale doveva ritenersi a conoscenza dell'esistenza del reato commesso oltre due anni prima il 9.03.2011.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. E' pacifico che - pur essendo sufficiente, alla stregua del dato testuale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, che il reato integrante causa di revoca dell'indulto sia stato commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, ancorché nel medesimo termine non sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1 n. 47876 del 14/11/2013, Rv. 257321) - perché possa farsi luogo alla revoca del beneficio è comunque necessario che il delitto che ne costituisce causa sia stato accertato con sentenza irrevocabile (Sez. 1 n. 20907 del 19/05/2010, Rv. 247467), nel caso in esame intervenuta il 20.06.2019.

Non rileva dunque che, al momento dell'applicazione dell'indulto da parte del Gip del Tribunale di Rimini, il reato costituente causa della successiva revoca del beneficio fosse stato già commesso, perché esso non era stato ancora accertato e pertanto il beneficio non poteva (allora) essere legittimamente negato anche nell'ipotesi - peraltro prospettata in termini solo congetturali e del tutto generici e privi di autosufficienza dalla ricorrente - che il fatto-reato consumato il 9.03.2011 risultasse dagli atti a disposizione del giudice investito, nel 2013, della richiesta di applicazione dell'indulto.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente determinata nella somma di 3.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1° luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Enrico Gius ppe Sandrini DEPOSITATA