Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to account for procedural suspension in prescription calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to consider the procedural suspension period when calculating the prescription term. The lower court had reduced the penalty for a minor offense, but the appellant argued the crime had expired due to the five-year limit. The court ruled that the suspension period, totaling 64 days, extended the deadline to after the appellate judgment was issued, rendering the prescription argument invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 83 comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18; The failure to account for procedural suspension periods in calculating the prescription term constitutes a manifestly unfounded ground for cassation, precluding the formation of a valid appeal relationship.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENSE FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/03/1980 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Clemense Francesco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Palermo ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato contravvenzionale di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 22 ottobre 2015; deduce violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod.pen., per mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice d'appello, nonostante alla data della decisione (pronunciata il 17 dicembre 2020) fosse maturato il termine massimo quinquennale previsto dalla legge.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente omette di considerare che nel computo del tempo necessario a prescrivere il reato deve tenersi conto del periodo di sospensione necessaria del processo per la durata complessiva di 64 giorni dal 9 marzo all'il maggio 2020 stabilita dalla disciplina ennergenziale di cui all'art. 83 comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, con la conseguenza che il termine massimo per la prescrizione del reato ascritto all'imputato scadeva - nel caso di specie - il 25 dicembre 2020 (22/10/2020 + 64 giorni), dopo la pronuncia della sentenza d'appello, emessa il 17/12/2020.
La manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso, determinando l'inammissibilità originaria dello stesso, preclude la formazione di un valido rapporto d'impugnazione e dunque la rilevanza della prescrizione che fosse maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata (Sez. Un. n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164, Bracale). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore DEPOS#173TA !N CA N C LI L. 1±1:-Zi A Il Presidente Alenjiro Centonze I i O 8 SET 2121 En