Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to appellate court's reasoning under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the defendant against the Second Instance Court's confirmation of a conviction inadmissible. The defendant argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to properly evaluate the victim's statements and documents. The court rejected this claim because appeals against Second Instance judgments for offenses tried by a Judge of Peace are strictly limited to specific grounds, excluding general complaints about the quality of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000: Appeals against Second Instance judgments for offenses under the jurisdiction of the Judge of Peace are admissible only for grounds listed in letters a), b), and c) of Article 606 of the Criminal Procedure Code, thereby excluding challenges based on mere defects in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'OTTAVIO MAURIZIO nato a PESCARA il 25/04/1961 avverso la sentenza del 27/02/2019 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Pescara in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con entrambi i motivi ha dedotto esplicitamente la illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che dei testi.
Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 27.2.2019 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 19 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gregorio ), r, Vessichell