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Ordinanza — n. 32473/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals on forged banknotes, rejecting claims of gross falsity and new sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Adriana Langella and Monica Antonini inadmissible regarding charges of forging banknotes under Article 455 of the Penal Code. The defense argued the notes were grossly counterfeit and that the sentence was too harsh given their criminal history, but the court found the doubts raised by a police officer did not constitute gross falsity. The court further ruled that sentencing discretion belongs to the lower court and cannot be re-evaluated in cassation, leading to the dismissal of both procedural and substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 455 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that doubts raised by a qualified official do not establish gross falsity, and cassation cannot review the congruity of the sentence as it falls within the lower court's discretionary power.

Parole chiave

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forged banknotes gross falsity sentencing discretion cassation inadmissibility criminal procedure costs falsificazione di monete reato economico riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Law n. 103/2017
art. 455 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANGELLA ADRIANA nato a NAPOLI il 13/01/1970 ANTONINI MONICA nato a ROMA il 07/01/1971 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Adriana Langella e Monica Antonini, con atti distinti ma di contenuto sovrapponibile curati nell'interesse delle due assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito qualificato ex art. 455 cod. pen.

La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la banconota presentata in pagamento dalle ricorrenti fu immediatamente sospettata di falsità, rivelandosi pertanto contraffatta con modalità grossolane. In punto di pena, entrambe avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio più mite; per la Langella, in particolare, i giudici di merito danno contezza di presunti precedenti quando ella presentava solo un carico pendente. I ricorsi appaiono inammissibili. Il fatto che la persona che ricevette la banconota (le imputate ne avevano altre dieci) fu colta da dubbi sull'autenticità, confermati dall'intervento di un soggetto qualificato (un carabiniere, amico di famiglia), non vale ad affermare la grossolanità del falso, proprio perché non si trattò di una alterazione ictu ()cui/ percepibile da chiunque, senza incertezze di sorta.

Va poi ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come le determinazioni quoad poenam si fondino - anche - sulla oggettiva gravità della condotta, indicativa dell'inserimento delle imputate in un circuito criminale di rilievo (stante il numero di banconote false di cui disponevano). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere est Il Presidente P DEEPOE r 3 'a Vessichelli ,