Italian Court dismisses criminal appeal for genericity, citing lack of specific argumentation against first-instance findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Boscarino and Rassi inadmissible due to a lack of specific grounds. The defense argued that the appellate court failed to address specific grievances raised in the first instance, but the court found the criticism too generic and assertive without examples. Consequently, the appeals were rejected, and both appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic or assertive criticisms without identifying which first-instance arguments were improperly disregarded render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCARINO PAMELA nato a SIRACUSA il 18/02/1987 RASIZZI SALVATRICE nato a SIRACUSA il 03/07/1987 avverso la sentenza del 23/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Pamela Boscarino e Salvatrice Rasi, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda addebiti di truffa, furto e utilizzo indebito di strumenti di pagamento.
La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia impugnata, non essendosi la Corte territoriale confrontata con le doglianze che erano state mosse nei motivi di appello avverso la decisione di primo grado. Il ricorso appare inammissibile per genericità, in quanto la censura risulta proposta in termini del tutto assertivi, senza neppure esemplificare quali motivi di appello sarebbero rimasti privi di disamina e perché - una volta, eventualmente, affrontati - ne sarebbe derivata la necessità di determinazioni in senso opposto a quelle adottate.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente olo Michk li j M Vessichelli ,DEP IN OS/TATA CANCE