Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally filed it after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because the petitioner, Folino Massimo, filed it personally after August 3, 2017. Following the 2017 law, appeals must be signed by special court counsel, and the petitioner argued for personal representation. The Court ruled that the statutory requirement for counsel renders the personal filing invalid and ordered the petitioner to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by special court counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLINO MASSIMO nato a PISTOIA il 24/11/1970 avverso l'ordinanza del 29/04/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZE Nato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; _•n••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Folino Massimo. Sia il provvedimento impugnato (del 29 aprile 2020) che il ricorso (del 7 maggio 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Casa DEPOSITATA