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Ordinanza — n. 32350/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against revocation of provisional home detention as interlocutory act not subject to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32350/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the magistrate's decision to revoke the provisional home detention was an interlocutory act. The appellant argued for annulment, but the court noted such decisions fall outside the scope of appealable remedies under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without further procedural steps, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Interlocutory decisions regarding the revocation of provisional home detention are not subject to appeal and must be addressed de plano without prior notice to the parties.

Parole chiave

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interlocutory act home detention provisional measure revocation decision Code of Criminal Procedure de plano procedure inadmissible appeal revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pilai, Rv. 273145
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRICI FRANCESCO nato a SAN CALOGERO il 01/09/1972 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAip,kt`cia vyist a>ej:91ti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento del provvedimento ivi richiamato, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza, di revoca della misura del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, precedentemente concessa in via provvisoria.

2. Deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso, atteso che, come correttamente osservato dal Tribunale di sorveglianza, il decreto del Magistrato di sorveglianza, con il quale veniva revocata nei confronti dell'odierno ricorrente la misura - concessa in via provvisoria - del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, rientra tra i provvedimenti di natura interlocutoria, in quanto tali non soggetti a impugnazione (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pilai, Rv. 273145). Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile in considerazione della data di emissione del provvedimento impugnato, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE n C1,,,1•4,44,1,"--...? DEP IN CANCEL