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Ordinanza — n. 32292/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds in the protest against a parole permission denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the protest against the parole permission denial lacked specific grounds as required by law. The detainee merely used the word 'unjust' without providing substantive arguments, which the defense later clarified but did not cure the initial defect. The court ruled that a single adjective without argumentative value fails to meet the statutory requirement for a valid protest.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A protest against parole permission decisions must be supported by specific grounds; mere assertions of injustice without argumentation render the protest inadmissible.

Parole chiave

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parole permission protest grounds inadmissibility Cassation appeal specific motives allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a contestare licenza censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter Ord. pen.
La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale sostiene che la motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità del reclamo contrasta con l'interpretazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e, quindi, viola tale norma.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15982 del 17 settembre 2013
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi premio costituisce un mezzo di impugnazione e quindi deve essere corredato, pena l'inammissibilità, da specifici motivi (Sez. 1, n. 15982 del 17 settembre 2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USEINI RADZI nato il 27/03/1985 avverso l'ordinanza del 06/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Radzi Useini avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il permesso di cui all'art. 30 Ord. pen.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale sostiene che la motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità del reclamo contrasta con l'interpretazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e, quindi, viola tale norma. L'interessato aveva motivato il reclamo affermando che il provvedimento impugnato era ingiusto e riservando l'argomentazione delle motivazioni al difensore, che redigette memoria esplicativa. C'è quindi una motivazione, anche se solo accennata, redatta dal condannato, che è stata successivamente precisata dal difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con principi di diritto enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi premio costituisce un mezzo di impugnazione e quindi deve essere corredato, pena l'inammissibilità, da specifici motivi (Sez. 1, n. 15982 del 17 settembre 2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989) Alla luce del richiamato principio di diritto, deve osservarsi che correttamente è stata pronunciata declaratoria di inammissibilità del reclamo da parte del Tribunale di sorveglianza, il quale è pervenuto a tale decisione dopo aver opportunamente rilevato che il detenuto omise di indicare contestualmente alla proposizione del reclamo i motivi a sostegno dell'impugnazione e che tali motivi non furono depositati nel termine di legge.

Sul punto, deve notarsi che non può condividersi la tesi espressa nell'atto di ricorso, secondo la quale l'impiego della parola "ingiusto" nel reclamo proposto dall'interessato consentirebbe di ritenere esistente una motivazione a corredo del reclamo medesimo; invero, il mero impiego del citato aggettivo è evidentemente privo di qualsiasi valenza argomentativa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTEN