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Ordinanza — n. 32205/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's release from detention before filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32205/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had been released from detention prior to the filing of the appeal. The appellant argued that the lower court violated procedural obligations regarding the transmission of files to the supervision magistrate, which would have triggered an early release and suspended the execution order. The court ruled that since the appellant was already free, the legal interest in deciding the appeal had vanished, rendering the case moot.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1 cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant's release from detention occurs after filing, eliminating the interest in the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility supervision magistrate transmission early release procedural interest in decision moot execution order suspension revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1 cod. proc. pen.
art. 656 cod. proc. pen
Renato Jappelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 656 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale
non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTI PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 17/10/1978 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 2/12/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Pasquale Gionti aveva chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione della sentenza emessa dallo stesso Giudice in data 3/6/2020, stante la omessa trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza da parte dell'Ufficio di Procura ai fini dell'applicazione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gionti, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Renato Jappelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 656 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il primo Giudice violato l'obbligo di trasmettere gli atti al competente Magistrato di sorveglianza ai fini della decisione sulla richiesta di liberazione anticipata, la quale, se accolta, avrebbe determinato la riduzione della pena detentiva sotto il limite dei quattro anni, con conseguente obbligo di sospendere l'ordine di carcerazione, secondo la regola generale.

3. In data 12/4/2021 è pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte una memoria a firma dell'avv. Japelli, con la quale sono state ulteriormente ribadite e articolate le ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che, successivamente alla proposizione del ricorso, Pasquale Gionti è stato scarcerato, in data 21/9/2020, per avvenuta espiazione della pena, con conseguente inammissibilità del ricorso.

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859). J/ PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C Ich Enrico Gius