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Ordinanza — n. 32166/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargaining excludes cassation complaints regarding sentence motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32166/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's plea bargaining excluded the right to challenge the lower court's reasoning. The imputant had accepted a negotiated sentence for a specific crime, thereby waiving the right to contest the accusation and implicitly accepting responsibility. Consequently, the court held that such a procedural choice precludes any subsequent argument against the factual terms or the motivation of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 648 bis c.p.; In plea bargaining proceedings, the defendant's acceptance of a negotiated sentence constitutes a waiver of the right to contest the accusation, thereby excluding the possibility of filing a cassation appeal based on defects in the motivation of the judgment.

Parole chiave

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plea bargaining cassation appeal inadmissibility negotiated sentence waiver of rights procedural choice motivation defect revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 14/7/2020, applicava nei confronti di Iovine Angelo ex art. 444 cod.
Art. 648 bis c.p.
la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 14/7/2020, applicava nei confronti di Iovine Angelo ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 648 bis cod. pen
la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sent. n. 5777 del 27/03/1992
Sez. U, sent. n. 20 del 27/10/1999
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE ANGELO nato a POMPEI il 23/02/1992 avverso la sentenza del 14/07/2020 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA-eltta-ervvts5-atte-p-drt i; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 14/7/2020, applicava nei confronti di Iovine Angelo ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata è escluso dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità Facendo richiesta di applicazione della pena, infatti, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata (Sez.

U, sent. n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Rv. 191134). Del resto, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez. U, sent. n. 20 del 27/10/1999, dep. 03/12/1999, Rv. 214637). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021