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Ordinanza — n. 31891/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against agreed penalty sentences are inadmissible except for specific statutory grounds including erroneous legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals against the agreed penalty sentences inadmissible. The defendants argued for an erroneous legal qualification of the crime and flaws in sentencing reasoning. The court ruled that appeals against agreed penalties are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification or motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed penalty sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification or defects in reasoning unless they constitute manifest error.

Parole chiave

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agreed penalty sentence cassation appeal admissibility erroneous legal qualification manifest error standard procedural exhaustion reato flagrante furto aggravato reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIVA SANDY nato a CENTO il 02/04/1979 PIVA ALICE nato a CENTO il 26/10/1982 avverso la sentenza del 25/07/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Piva Sandy e Piva Alice la pena da queste concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore le imputate deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è infatti limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato e men che meno di eventuali difetti o vizi della motivazione resa dal giudicante sul punto (ex multis Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 6 21 Il Consig Il P r95sjide t 'DEPOSITATA /t. -"( IN