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Ordinanza — n. 31882/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and recidiva confirmation due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31882/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances and confirmation of recidiva were legally sound. The appellant argued for leniency based on unproven factors, but the court emphasized that such discretionary decisions require specific, substantive justification regarding the crime's gravity and the offender's personality. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and generic, with the appellant ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The granting of generic mitigating circumstances is a factual judgment within the judge's discretion, requiring specific motivation to justify the mitigation based on the crime's actual gravity and the offender's personality, rendering generic appeals without substantive confrontation inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidiva confirmation specific judicial motivation penal discretion inadmissible appeal criminal procedure costs substantive confrontation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 455 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Rasizzi Scalora Francesco per il delitto di cui all'art. 455 c.p.
art. 133 c.p
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.G. in proc. La Selva
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv.
Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface
133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli
249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASIZZI SCALORA FRANCESCO nato a NOTO il 25/11/1989 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Rasizzi Scalora Francesco per il delitto di cui all'art. 455 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. 3.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900;

Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;

Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.2 Attenendosi a tali consolidati principi il provvedimento impugnato ha dunque legittimamente rigettato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti accertati e dei precedenti da cui l'imputato risulta gravato, motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 3.3 Parimenti generiche sono poi le doglianze avanzate in relazione alla conferma della recidiva, che allo stesso modo non si confrontato con l'apparato giustificativo della sentenza, del tutto adeguato e tutt'altro che riferito esclusivamente ai precedenti dell'imputato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Cossi decisi 021 Il Consigl estensore EPOSITATA Il Priepte