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Ordinanza — n. 31865/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy administrator conviction for lack of subjective fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by bankruptcy administrator Rocco Manganaro inadmissible, confirming his conviction for the crime outlined in Article 217 of the Bankruptcy Law. The appellant argued for a lack of subjective fault and denied generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims as logically unfounded. The court ruled that accepting the formal administrative role while knowing management would rest with others constituted sufficient knowledge of obligations, and the appeal was dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 217 comma 1 n. 4 legge fall.; Art. 62-bis c.p.; The court established that accepting a formal administrative position while knowingly allowing others to manage the company constitutes sufficient subjective fault for bankruptcy-related crimes, rendering appeals based on alleged lack of knowledge inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy administrator liability subjective fault requirement generic mitigating circumstances Article 217 bankruptcy law Article 62-bis criminal code inadmissible appeal formal administrative role cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 217 comma 1 n. 4 legge fall.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di Manganaro Rocco per il delitto di cui all'art. 217 comma 1 n.
Art. 62-bis c.p.
Generiche sono infine le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., doglianze che invero si riducono alla indebita sollecitazione di questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione impugnata sul punto.
Art. 616 c.p.p.
art. 62-bis c.p
Generiche sono infine le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., doglianze che invero si riducono alla indebita sollecitazione di questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione impugnata sul punto.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANARO ROCCO nato a SCALETTA ZANCLEA il 05/07/1947 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di Manganaro Rocco per il delitto di cui all'art. 217 comma 1 n.

4) legge fall.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo nel quale il ricorrente fa discendere il difetto di prova della colpa dal difetto, meramente asserito, di conoscenza degli obblighi discendenti dall'assunzione della carica formale da parte dell'imputato. In realtà del tutto logicamente e correttamente la Corte ha radicato l'affermazione di responsabilità del Manganaro nel fatto che egli abbia accettato la carica pur sapendo che la gestone della società sarebbe rimasta in capo ad altri, disinteressandosi completamente delle sue sorti. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, egli proprio in quanto titolare formale della carica di amministratore aveva il potere di chiedere autonomamente il fallimento. Generiche sono infine le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., doglianze che invero si riducono alla indebita sollecitazione di questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione impugnata sul punto.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro Il Prer cent, EPOSITATA IN CANCELLERI