Italian Court dismisses appeals against sentencing for non-qualifiable legal errors under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible without formalities. The defendants argued that the trial court failed to reclassify their crimes under specific provisions of the 1990 Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a reclassification argument is not deducible in a final appeal against a sentencing decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c. 5-bis c.p.p.; Art. 448 co. 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they contest legal reclassification issues that are not deducible under the specific procedural rules governing final appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMAR KHALID nato il 03/03/1984 EL YOUSFI ADIL nate> il 01/08/1999 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati DOMAR Khalid e EL YOUSFI Adil hanno proposto ricorsi, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato ai predetti una pena concordata per più ipotesi di cui agli artt. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 e per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75.
2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale si è contestata la 'mancata riqualificazione del reato quale ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50; della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello FrancescoMa/la Cíampi DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 13