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Ordinanza — n. 31740/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being specific and merely reiterating lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was specific and merely reiterated the arguments raised at the appellate level. The appellant claimed the lower court failed to evaluate confessional statements regarding the subjective element of the drug offense, but the court found no new legal or factual critique. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the required argumentative criticism of the contested decision.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; La Cassazione non ammette ricorsi che limitano a reiterare i motivi di appello senza fornire una specifica critica argomentata al provvedimento impugnato.

Parole chiave

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inammissibilita ricorso motivo specifico critica argomentata riproposizione motivi codice procedura penale considerazioni di protezione ambientale ricorso all'autorità di vigilanza responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVELLO ROBERTO nato a ROMA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; i Motivi della decisione 1. Civello Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli il 26 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt.61 n.11-quater cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.,309 commesso in Castelnuovo di Porto il 25 agosto 2020. L'esponente lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione con argomentazione logico-giuridica del compendio probatorio, non essendosi attribuito rilievo alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato a fronte della non riconducibilità soggettiva della sostanza stupefacente rinvenuta nella scala condominiale.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis il 14 lu 2021 Il gliere ensore Il Presiderte g ni rrao Francesco Mar iampi d:)Ei