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Ordinanza — n. 31706/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31706/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three drug offenders inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued against a partial reform of their conviction by the Florence Court of Appeal, but the Court found their complaints lacked the necessary critical analysis of the appellate reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist merely of grievances in fact without a critical analysis of the arguments supporting the decision, or if they concern the sentencing in a manner justified by the lower court's coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals critical analysis requirement drug trafficking offenses procedural costs Cassazione di legittimità traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 300000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 300000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.
sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013
268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv.
sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010
248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEJKO ARDIAN nato il 28/02/1995 SABIR SANWAL nato il 03/05/1996 PANAIT LAVINIA FLORENTINA nato il 25/02/1993 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati SEJKO Ardian, SABIR Sanwal e PANAIT Lavinia Fiorentina hanno proposto ricorsi, con distinti atti e proprio difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato quella del GUP del Tribunale di Pistoia di condanna dei predetti per più reati in materia di droga.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 300000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente briella Cappello Francesco M Ciampi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 3 AGO