Cassation appeal dismissed as inadmissible because the convicted party agreed to the sentence amount previously.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Toini Gimmi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already partially accepted a plea for a negotiated sentence, which the appellant himself agreed to. The court ruled that challenging the agreed-upon sentence amount is procedurally impossible since the parties voluntarily accepted it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A party cannot challenge the quantum of a sentence previously agreed upon in a negotiated plea, as such challenges are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOINI GIMMI nato a MILANO il 05/02/1972 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA Lciato avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza in data 12/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 10/10/2019, nei confronti di TINI Gimmi, in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il TOINI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si duole, del tutto inammissibilmente, della entità di un trattamento sanzionatorio da lui stesso concordato con il P.G. ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come emerge con assoluta chiarezza dalla motivazione della sentenza (cfr. pag. 5): trattamento del tutto immune da vizi deducibili in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il ConsRlier Estensore VITTOR PAZIENZA Il Pre ente SE,r:ATA LUCIA II4ERIALI IN CANCEL