Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and merit-based challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the use of the victim's statement and the conviction for aggravated robbery. The defense argued procedural flaws and alleged generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already dismissed at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific critique required by law and was essentially a challenge to the merits of the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected at the appellate level or if they challenge the persuasiveness of the judgment rather than pointing out specific, manifest vices of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE FRANCESCO nato a ERICE il 12/10/1979 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 29/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 12/12/2019 dal Tribunale di Trapani, con la quale GABRIELE Francesco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GABRIELE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni rese nella denuncia querela dalla persona offesa, e all'affermazione di penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile. Privo di qualsiasi consistenza è il primo motivo, con il quale la difesa censura l'utilizzo a fini di prova della denuncia querela sporta dalla persona offesa, senza peraltro contestare, con la necessaria specificità, l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento era avvenuta consensualmente (cfr. pag. 1). Secondo il difensore, addirittura, tale circostanza era stata affermata dalla Corte d'Appello "congetturando sul fatto che ciò avrebbe fruttato la concessione delle circostanze attenuanti generiche" (cfr. pag. 2 del ricorso): affermazione che sembra ignorare che il Tribunale, in effetti, aveva applicato le predette attenuanti "alla luce del comportamento processuale dell'imputato che, attraverso il consenso prestato all'acquisizione dell'intero fascicolo relativo agli atti di indagine, ha indubbiamente agevolato la definizione, in tempi brevi, del processo" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado).
Quanto alle residue censure, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i rilievi difensivi non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha ritenuto pienamente attendibile il racconto della persona offesa ed il riconoscimento fotografico da questa espletato, sottolineando al contempo il carattere congetturale e comunque non plausibile della diversa ricostruzione difensiva : risultando in particolare incomprensibile la ragione per cui la donna avrebbe dovuto spingersi ad una denuncia totalmente falsa e quindi calunniosa nei confronti del ricorrente« Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consiiee Estensore Il Pr idente VITTORI PAZIENZA