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Ordinanza — n. 31587/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated fraud conviction, citing procedural violations and factual sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Magliulo and Lanza inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for reduced sentencing based on the victim's wealth and prior compensation, but the court found the lower court's factual assessment regarding the crime's severity and the defendants' criminal propensity legally binding. The third appeal was rejected because it raised a new issue for the first time, violating procedural rules on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 3 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they raise new issues for the first time, and factual assessments by the court of first instance regarding aggravating or mitigating circumstances are binding and not subject to re-evaluation by the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural violation aggravated fraud factual assessment court costs new issues criminal procedure truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 3 cod. proc. pen.
Inammissibile è il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., poiché prospettato per la prima volta coi ricorsi per cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIULO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 05/09/1958 LANZA DANTE nato a GENOVA il 29/01/1978 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CUNEO in data 12/01/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MAGLIULO Francesco e LANZA Dante a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, commesso a CUNEO 1'8/08/2015, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., prevalente sull'aggravante contestata e sulla recidiva ascritta a MAGLIULO, con la sospensione della pena in favore di LANZA.

MAGLIULO e LANZA propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, l'errato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., perchè la vittima era persona facoltosa, sì che non poteva trarre danno consistente dalla perdita della somma di 28.000 euro, che poi in realtà era stata di 24.000 euro; come secondo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno; come terzo, la mancata concessione della non menzione della condanna.

I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso, poiché la CORTE di APPELLO ha congruamente argomentato sul fatto che ai fini della rilevante entità del danno il criterio prioritario è quello oggettivo, non contestabile in considerazione del valore del danno patrimoniale seguito alla truffa e tale da rendere superfluo il riferimento al criterio soggettivo. Manifestamente infondato è altresì il motivo riguardante il diniego delle generiche, basato sulla capacità organizzativa dimostrata dagli imputati, che ha manifestato una rilevante propensione criminosa.

Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Inammissibile è il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., poiché prospettato per la prima volta coi ricorsi per cassazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Alfredo Mantovano Luc no Imperiali C/91 eg