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Ordinanza — n. 31340/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lawyer's lack of Cassation bar registration under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defending lawyer was not registered on the Cassation bar roll. The appellant, Mumbor Eluah, sought to overturn a fine imposed by a Judge of Peace, but the defense counsel failed to meet the mandatory registration requirement. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the defense lawyer is not enrolled in the Cassation bar roll, allowing for a de plano declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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Cassation bar registration inadmissible appeal de plano declaration procedural code defense counsel qualification colpa del patrocinatore motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. V e Q10, comma 5-bis, v cod. proc. pen.
Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. V e Q10, comma 5-bis, v cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUMBOR ELUAH nato in NIGERIA il 05/10/1996 avverso la sentenza del 17/06/2019 del GIUDICE DI PACE di TORRE ANNUNZIATAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di TORRE ANNUNZIATA, con sentenza in data 17/06/2019, condannava alla pena di euro 3.500 di ammenda MUMBOR ELIJAH in relazione al reato di cui all art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone appello, trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, l'imputato, tramite il difensore, sviluppando vari motivi. Il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen..

Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. V e Q10, comma 5-bis, v cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche 02 l'atto impugnato rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consi Estensy e Il Presidente ri--)E-POSITATA ENRI