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Sentenza — n. 31297/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for failure to obey police order due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31297/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. The defendant argued that the lower court erred in attributing responsibility given her actual residence in Asti rather than Turin, where the police order originated. The court accepted the factual finding of the habitual residence in Asti and determined that the time limits for prosecution had passed, extinguishing the crime.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal action, rendering any judgment convicting the defendant for the offense void and necessitating annulment without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations criminal action extinction failure to obey order habitual residence annulment without remittal obbligo di residenza domicilio di una parte domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC ITALIA nata a PRATO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 10/11/2016, nei confronti di °v.r. SALKANOVIC ITALIA in relazione al reato di cui alr2, commi primo e secondo, I n. 1423 del 1956 (ora art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) per inottemperanza al provvedimento del Questore (foglio di via obbligatorio). Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, avuto riguardo alla decisiva circostanza che l'imputata non aveva da tempo la residenza in Torino, mentre di fatto dimorava, anche per i legami famigliari, in Asti.

Il ricorso non è inammissibile, sicché è doveroso rilevare la prescrizione del reato. Come risulta dagli atti, in effetti, risulta la cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici della lt indicata residenza (Torino), mentre non è infondataffiuestione della dimora abituale in Asti. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione lVì,cjitv,do n 444-3 ZZ, ?,. 20 4 5"

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore NO AP ILE Il Presidente ENRICO GI9S.EPP