Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner filed it personally after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the petitioner after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, all appeals must be signed by special defense counsel, a requirement the petitioner failed to meet. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; After the entry into force of Law No. 103/2017, a criminal appeal filed personally by the accused or convicted person is inadmissible and must be signed by defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUTTI TEDDY nato a MONTEBELLUNA il 30/01/1989 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE•eter-a~-afte-p-a-rtr; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Teddy Battistuth,' Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2021