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Ordinanza — n. 31141/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of criminal design unity between association and extortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31141/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request to join separate crimes into a single criminal design. The appellant argued that attempted extortion was part of the ongoing criminal organization's activities, but the court found the extortion occurred independently and was not planned when the association was formed. Consequently, the legal link required to merge the crimes was absent, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The criminal design unity between an associative crime and its purpose crimes is not established when the purpose crimes were not planned at the time of the association's formation or the member's entry, even if they occur later.

Parole chiave

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criminal design unity associative crime purpose crimes manifestly unfounded appeal separate crimes joined traffico di stupefacenti in banda tentata estorsione crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Antonio Bastone ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
art. 671 cod. proc. pen
Antonio Bastone ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1979 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Bastone ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negata unicità di disegno criminoso tra il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (condotta instaurata nel 2006 e perdurante al 2014), con i connessi reati fine, e il delitto di estorsione tentata, consumata nel dicembre 2010, in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che la seconda condotta si inseriva a pieno titolo nel panorama delittuoso dell'organizzazione criminale.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra un reato di natura patrimoniale, da un lato, e la condotta di partecipazione associativa dall'altro, dovendo comunque trovare applicazione, nella specie, il principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati scopo che, quand'anche rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01;

Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01). Ed è insuperabile, nel caso di specie, la constatazione che la scoperta, ad opera del clan dedito al narcotraffico, dell'autonomo traffico di cocaina, svolto dal soggetto vittima del tentativo di estorsione, tentativo da tale scoperta originato, sia avvenuta a ridosso della realizzazione di quest'ultimo, in epoca assai posteriore all'affiliazione al clan stesso dell'odierno ricorrente Tale constatazione, assorbente sopra ogni altro rilievo, importa la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

4. Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Con liere estensore Il Presidente Fra co ntofanti Enrico Giuse