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Ordinanza — n. 31129/2021 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31129/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner personally submitted it after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals by defendants or convicted persons are no longer permitted and must be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court rejected the filing and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by defendants or convicted persons must be signed by registered defense lawyers if filed after the entry into force of Law No. 103/2017, rendering personal submissions inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility de plano Law 103/2017 personal appeal defense lawyer signature Corte di Cassazione codice di procedura penale costs and fine disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISLAMAJ GEZIM nato il 07/06/1962 avverso l'ordinanza del 03/08/2020 del GIP TRIBUNALE di ANCONA RraTo—a-WireDartiì, — udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilita. da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frane tofand Enrico Giuseppe Sandrini CQ, ArTiic:76