Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31114/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing reductions as inadmissible for exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Lanza Donatella and Caribba Rosa inadmissible regarding their sentencing reductions under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for violations of law and reasoning concerning their responsibility and the punitive treatment applied. The court ruled that, absent explicit statutory limits, only grievances regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and divergent pronouncements are admissible, excluding those on the specific penalty determination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; In the absence of explicit statutory limits for appeals against plea bargain sentencing reductions, only grievances concerning the formation of consent, prosecutor agreement, and divergent pronouncements are admissible, while those regarding the specific penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal sentencing reduction inadmissible appeal consent formation prosecutor agreement Code of Criminal Procedure penalty determination concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 c.p.
599-bis c.p.p., ridotto la pena n& confronti di LANZA Donatella e CARIBBA Rosa ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 c.p..
art. 599-bis c.p
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZA DONATELLA nato a ROMA il 15/02/1967 CARIBBA ROSA nato il 24/02/1953 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIavviso alle orti udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ridotto la pena n& confronti di LANZA Donatella e CARIBBA Rosa ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 c.p.. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso le imputate tramite i rispettivi difensori.

1. Il ricorso di Lanza Donatella si articola in un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputata.

2. Il ricorso di Caribba Rosa lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). D'altra parte una disciplina analoga sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008; in proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). I ricorsi, pertanto, ed in quanto proposti al di fuori dei limiti suindicati, devono essere dichiarati de plano inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il P