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Ordinanza — n. 31093/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding self-defense and psychological elements in assault case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court failed to apply self-defense or properly assessed psychological elements. The defendant argued for a re-evaluation of facts, but the court held that factual assessment is exclusively the trial judge's domain. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was free from logical or legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 52 c.p.; Art. 582 c.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of psychological elements for that of the trial judge, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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self-defense exclusion psychological elements lack of motivation factual re-evaluation Cassation inadmissibility tentata lesione personale semplice risarcimento del danno alla persona lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 52 c.p.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio della motivazione in ordine tanto alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 c.p. quanto all'elemento psicologico del reato.
Art. 582 c.p.
art. 582 c.p
art. 52 c.p
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio della motivazione in ordine tanto alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIENTE CANDIDO nato a ROMA il 23/06/1971 avverso la sentenza del 29/01/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Sorretto che dichiarava TAGLIENTE Candido responsabile del reato di cui all'art. 582 c.p., condannandolo alla pena di euro 300,00 di multa. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio della motivazione in ordine tanto alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 c.p. quanto all'elemento psicologico del reato.

Il ricorso è inammissibile. I motivi primo e secondo sono inammissibili in quanto aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine al proprio convincimento. Si legge nella sentenza che nessuna prova si dà dell'aggressione dell'imputato da parte delle due donne e che la circostanza che l'imputato - secondo quanto dallo stesso sostenuto- abbia reagito alle spinte ricevute con altrettante spinte non esclude che l'imputato si sia rappresentato e abbia voluto l'evento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore . D E Il Presidente IN I TLLERIA ATA Ed,._ tra7 De Grego