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Ordinanza — n. 31046/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests a new merit review, not permitted in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31046/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carbone Franco inadmissible due to procedural violations. The appellant argued for a new assessment of the case's merits regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code, which the lower court had correctly applied. The court rejected this request because such arguments constitute a demand for a new merit evaluation, which is strictly prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to violations of law and lack of motivation, excluding requests for a new evaluation of the merits of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merit review Article 131 bis resistance to public official motivi di cassazione punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE FRANCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 12/06/1990 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; i 14094_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Carbone Franco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto la deduzione in ordine al g diniego dell'applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis cod. pen. , a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito, non più consentita. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inanlússibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8luj i 2021 Il Consiglier s