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Ordinanza — n. 31028/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31028/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court ignored evidence of fraud and lack of intent, claiming the employer was unaware of the domestic employment relationship. The court rejected these generic complaints, noting they did not specifically address the appellate judgment and violated the prohibition against re-evaluating trial facts on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must specifically confront the contested judgment's content; generic complaints or attempts to re-evaluate trial facts are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds prohibition of re-evaluation generic complaints rejection court costs imposition falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 13 ottobre 2016, nei confronti di Fernando Warnakulasuriya Christopher Sirikumar alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 483 cod.
Art. 163 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
art. 483 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 13 ottobre 2016, nei confronti di Fernando Warnakulasuriya Christopher Sirikumar alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 483 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
La censura pretende la rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, R.V .
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDO WARNAKULASURIYA CHRISTOPHER SIRIKUMAR nato il 15/12/1967 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 13 ottobre 2016, nei confronti di Fernando Warnakulasuriya Christopher Sirikumar alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.

2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio d: motivazione. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto il dedotto difetto di dolo per essere l'imputato vittima di raggiro a seguito di intermediazione rivelatasi fraudolenta. La motivazione, invece, sostiene che la datrice di lavoro fosse ignara del rapporto di lavoro domestico tra le parti e che il falso fosse strumentale ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure, del tutto generiche, non si confrontano, specificamente, con il contenuto della sentenza di appello e, comunque, sono versate in fatto e, quindi, non consentite in sede di legittimità. La censura pretende la rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, R.V . 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Peraltro la motivazione non manifestamente illogica della pronuncia impugnata rende conto della denuncia di lavoro domestico con indicazione di un'ignara datrice di lavoro, con la quale era risultato non essere mai intervenuto tra le parti alcun contatto, nonché l'indicazione, da parte dell'imputato di un intermediario nell'esecuzione della pratica risultato poi essere soggetto che si occupava di attività del tutto diversa, 4.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pere l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 6/07%2021 Il Consigliere estensore NEPOSìfhl CANC Il Presidente Barbara Calaseli