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Ordinanza — n. 30998/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for vague grounds failing to specify legal or factual reasons under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30998/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Stefano Fricano inadmissible due to the lack of specific grounds challenging the lower court's decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the exclusion of recidivism, but the court found these complaints too vague to meet the specificity requirement of Article 591 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court must cite specific legal and factual grounds; generic complaints that do not target the specific reasons supporting the lower court's decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement Criminal Procedure Code generic grounds Supreme Court review licenziamento per furto motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.
Art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011, per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRICANO STEFANO nato a TERMINI IMERESE il 11/02/1976 avverso la sentenza del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, respingendo l'appello della parte pubblica, ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 5 febbraio 2017, nei confronti di Stefano Fricano, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere a suo carico, per il reato di concorso in tentato furto nonché per quello di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché per la mancata esclusione della recidiva e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure, del tutto generiche, non si confrontano con il contenuto della sentenza di appello. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

Orbene, si osserva che i giudici del gravame hanno confermato la già ritenuta applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sicché del tutto eccentriche si palesano le richieste formulate, sia per quanto concerne il trattamento sanzionatorio che per quanto di riferisce all'esclusione dell'istituto di cui all'art. cit.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som creLmeilEaRini favore della Cassa delle ammende. A Tik". 'CAN /, i Così deciso il 6/07/2021 I Il Consigliere estensore O 6. O 021 i Il Pr